building. climate. excellence.
building. climate. excellence.
1.1 Il contratto s’intende perfezionato all’atto della ricezione della conferma scritta da parte del fornitore (Conferma d’Ordine) con la quale il fornitore accetta l’ordinazione. Offerte che non riportano un termine d’accettazione s’intendono non impegnative.
1.2 Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti quando le stesse sono dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma d’ordine. Condizioni diverse, richieste dal committente, hanno effetto unicamente e nella misura in cui sono state espressamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Tutti gli accordi e dichiarazioni delle parti aventi rilevanza giuridica sono validi solo se espressi per iscritto. Le dichiarazioni espresse in forma di testo trasmesso o memorizzato con mezzi elettronici sono considerate equivalenti alle dichiarazioni espresse per iscritto solo se ciò è stato appositamente convenuto dalle parti contraenti.
I beni e servizi forniti dal fornitore sono esclusivamente quelli elencati nella conferma d’ordine e negli eventuali allegati della stessa. Il fornitore è autorizzato a modificare opportunamente le forniture non conformi a unità complete d’imballaggio standard.
3.1 Prospetti e cataloghi non sono vincolanti a meno di accordo contrario. Le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica sono vincolanti solo se espressamente garantite.
3.2 Ogni parte contraente mantiene tutti i diritti sugli schemi e sulla documentazione tecnica messa a disposizione della controparte. La parte ricevente riconosce tali diritti e non renderà accessibile a terzi tale documentazione, in tutto o in parte, né la impiegherà per scopi diversi da quelli per cui è stata messa a disposizione, senza previa autorizzazione scritta della controparte.
4.1 Tutti i prezzi sono da intendersi al netto della imposta svizzera sul valore aggiunto eventualmente applicabile e senza alcuna riduzione. Ordini per un importo netto delle merci non inferiore a CHF 500,- sono resi, secondo il caso, franco domicilio oppure franco confine svizzero (non sdoganati).
4.2 Agli ordini con importo netto delle merci inferiore a CHF 500,- si applica un supplemento per piccole quantità dell’importo di CHF 20,- , comprensivo di porto ed imballaggio.
4.3 Il fornitore si riserva il diritto di modificare i prezzi qualora si verifichi una variazione nel costo del lavoro o dei materiali tra il momento dell’offerta e quello dell’evasione contrattuale dell’ordine. In aggiunta a quanto sopra, i prezzi saranno convenientemente adeguati se la consegna viene ritardata per uno dei motivi indicati nell’art. 7.2 o qualora la documentazione fornita dal committente risulti in disaccordo con la situazione reale od incompleta.
5.1 DI pagamenti sono da effettuarsi presso il domicilio del fornitore senza alcuna deduzione per spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salva diversa pattuizione, le condizioni di pagamento sono: - Pagamento a 30 giorni da data fattura: sconto 0%.
Il fornitore rimane proprietario dell’intera fornitura fino ad avvenuto completo pagamento nei termini contrattuali. Col perfezionamento del contratto il committente autorizza il fornitore ad inscrivere il patto di riservato dominio nei pubblici registri espletando tutte le formalità all’uopo necessarie, il tutto a spese del committente stesso. Durante il periodo di validità del presente patto di riservato dominio, il committente curerà a proprie spese la buona conservazione dei beni forniti e li assicurerà, a beneficio del fornitore, contro furto, distruzione, fuoco, allagamento ed altri rischi. Il committente dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare che il diritto di proprietà del fornitore venga limitato od invalidato.
7.1 Il termine di consegna decorre a partire dal momento in cui il contratto è stato perfezionato, sono state espletate le formalità di legge, è stato ricevuto il pagamento all’ordine pattuito e sono state contestualmente prestate le eventuali garanzie richieste, nonché sono state chiarite le questioni tecniche essenziali. Il termine di consegna si considera rispettato quando l’avviso di pronto per la spedizione è stato inviato al committente entro la decorrenza dei termini.
7.2 Il termine di consegna viene adeguatamente allungato:
a) quando il fornitore non riceve nei termini dovuti i dati necessari per l’evasione dell’ordine o quando il committente modifica tali dati successivamente all’ordine, provocando così un ritardo nella fornitura dei beni o dei servizi;
b) quando si manifestano ostacoli che il fornitore, nonostante la cura prestata, non è in grado di rimuovere, indipendentemente dal fatto che tali ostacoli si manifestino presso il fornitore, il committente o terzi. Tali ostacoli sono per esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, sedizioni, disservizi importanti, incidenti, conflitti di lavoro, fornitura ritardata o difettosa di materie prime, semilavorati o parti finite, danni che rendano inservibili parti importanti, provvedimenti od omissioni delle autorità competenti, eventi naturali;
c) quando il committente o terzi ritardano l’esecuzione delle opere di loro competenza o sono in mora nell’adempimento delle loro obbligazioni contrattuali, in particolare quando il committente non rispetta le condizioni di pagamento.
7.3 Il committente non gode di alcun diritto né può far valere alcuna rivendicazione in forza dal ritardo nella consegna di beni o nella prestazione di servizi al di fuori di quanto espressamente elencato nel presente art. 7. Tale limitazione non si applica al caso di dolo o colpa grave del fornitore, si applica tuttavia al caso di dolo o colpa grave di aiuti esterni.
8.1 Godimento e rischi si trasferiscono in capo al committente al più tardi nel momento dell’uscita della fornitura dalla fabbrica.
8.2 Qualora la spedizione fosse ritardata su richiesta del committente o per altri motivi indipendenti dal fornitore, il trasferimento del godimento e del rischio in capo al committente s’intende avvenuto nel momento originariamente previsto per la consegna franco fabbrica. A partire da tale momento la fornitura è tenuta a magazzino ed assicurata a spese e rischio del committente.
9.1 Il fornitore effettuerà prima della consegna gli usuali controlli sui beni e servizi forniti. L’effettuazione di controlli più approfonditi, su richiesta del committente, richiede un accordo separato ed è a carico del committente.
9.2 Il committente dovrà controllare la fornitura ed i servizi prestati entro un lasso di tempo ragionevole e comunicare immediatamente per iscritto al fornitore gli eventuali difetti riscontrati. In caso contrario la fornitura ed i servizi prestati s’intendono approvati.
9.3 Il fornitore dovrà eliminare i difetti comunicatigli come da art. 9.2 entro il più breve tempo possibile ed il committente dovrà dargliene la possibilità.
9.4 L’esecuzione di un collaudo d’accettazione e la definizione delle relative condizioni richiedono un accordo separato.
9.5 Il committente non gode di alcun diritto né può far valere alcuna rivendicazione in forza di difetti di qualunque natura nei beni o nella prestazione di servizi, al di fuori di quanto espressamente elencato nel presente art. 9 e nel successivo art. 10 (Garanzia, Responsabilità per difetti).
10.1 Il periodo di garanzia vale 12 mesi, 6 mesi nel caso di impianti in servizio continuo. La garanzia decorre a partire dall’uscita della fornitura dalla fabbrica. Se la spedizione è ritardata per ragioni indipendenti dal fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dopo l’invio dell’avviso di pronto per la spedizione. Per le parti sostituite o riparate la garanzia si estende per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di sostituzione o di conclusione della riparazione, fino ad un termine massimo pari al doppio del periodo di garanzia di cui sopra. La garanzia decade anzitempo se il committente o terzi apportano modifiche od effettuano riparazioni non corrette o quando, manifestandosi un difetto, il committente non mette in atto tutti i provvedimenti necessari a limitare il danno né mette il fornitore in condizione di riparare detto difetto.
10.2 Fino allo scadere del periodo di garanzia il fornitore si assume l’obbligo, su richiesta scritta del committente, di sostituire o riparare a propria discrezione nel più breve tempo possibile tutte le parti di propria fornitura che risultino danneggiate od inservibili per difetto del materiale o di costruzione, o per cattiva esecuzione. Le presenti condizioni di garanzia valgono unicamente per il materiale da sostituire. Ulteriori eventuali costi non sono a carico del fornitore. I pezzi sostituiti diventano di proprietà del fornitore.
10.3 Sono garantite solo le caratteristiche espressamente indicate come tali nelle specifiche tecniche. Le caratteristiche garantite rimangono tali non oltre la scadenza del periodo di garanzia generale. Se le caratteristiche garantite non vengono rispettate o lo sono solo parzialmente, il committente ha diritto di pretendere dal fornitore un intervento migliorativo volto ad ottenerne il pieno rispetto. A tal fine il committente dovrà dare al fornitore la possibilità di effettuare tale intervento e concedergli il tempo a ciò necessario. Qualora l’intervento migliorativo non sortisse in tutto od in parte l’effetto desiderato, il committente ha diritto ad una riduzione di prezzo adeguata. Se il difetto è di gravità tale da non poter essere riparato entro un lasso di tempo ragionevole e se le forniture o le prestazioni sono in tutto od in misura considerevole inutilizzabili per l’impiego previsto, il committente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa della fornitura ovvero, quando un’accettazione parziale fosse economicamente improponibile, di rescindere il contratto. In tal caso l’unico obbligo del fornitore consiste nel restituire le somme che gli sono state pagate per le parti non accettate.
10.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore i danni non riconducibili a difetti del materiale, di costruzione o di esecuzione, quali per esempio quelli dovuti a normale usura, cattiva manutenzione, inosservanza delle istruzioni d’impiego, eccessive sollecitazioni, impiego con sostanze non adeguate, azioni chimiche od elettrolitiche, lavori di costruzione o montaggio non effettuati dal fornitore, così come a qualunque altra ragione indipendente dal fornitore.
10.5 Il committente non gode di alcun diritto né può far valere alcuna rivendicazione in forza di difetti di materiale, costruzione od esecuzione, al di fuori di quanto espressamente elencato negli art. da 10.1 a 10.4 compreso.
Tutti i casi di inadempienza contrattuale e le relative conseguenze legali, nonché tutti i diritti del committente, qualunque ne sia il fondamento giuridico, sono regolati esclusivamente dalle presenti condizioni. In particolare sono escluse rivendicazioni per danni, riduzione, annullamento o risoluzione del contratto non espressamente indicate nelle presenti condizioni. In nessun caso il committente può rivendicare la rifusione di danni non consistenti nell’oggetto stesso della fornitura, quali mancata produzione, mancato godimento, perdita d’ordini, mancato guadagno, così come altri danni diretti o indiretti. Tale esclusione di responsabilità non si applica al caso di dolo o colpa grave del fornitore, si applica tuttavia al caso di dolo o colpa grave di aiuti esterni. Inoltre l’esclusione di responsabilità non ha effetto qualora vi osti una norma di legge cogente.
Il fornitore non è tenuto ad accettare in restituzione merci fornite senza difetti. Le merci accettate in restituzione sono valutate all’80% del prezzo in fattura. Si accettano in restituzione solo merci nuove senza difetti e solo unità d’imballaggio complete. In nessun caso si accettano in restituzione esecuzioni personalizzate. Le spedizioni dovranno sempre avvenire franco domicilio del fornitore. Tutti i documenti di spedizione dovranno riportare il numero della fattura e la ragione della restituzione. In mancanza di tali indicazioni il fornitore non è tenuto ad emettere alcuna nota d’accredito.
13.1 Il foro competente per il fornitore ed il committente è quello della sede del fornitore. Il fornitore ha il diritto di citare in giudizio in detta sede il committente.
13.2 La legislazione applicabile è quella del diritto sostanziale svizzero.
Dalla fonte di calore per riscaldare l'emissione alla distribuzione del calore, Flamco, Meibes eSimplex coprono un ampio spettro di innovativi sistemi tecnologici per l’edilizia. Questo gruppo di imprese attive a livello internazionale si è specializzato in prodotti e sistemi tecnici per l’impiantistica e soluzioni di raffreddamento, riscaldamento e solari. Le consociate fanno parte di Aalberts N.V. nei Paesi Bassi.
aalberts-hfc.com
flamco.aalberts-hfc.com
Rimani aggiornato. Iscriviti alla nostra newsletter.
Accetto il trattamento dei dati personali. Aalberts hydronic flow control attribuisce importanza alla tua privacy.